Art. 4.
1. L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - (Matrimonio in violazione dell'articolo 85). - Il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall'articolo 85 può essere impugnato dal beneficiario
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dell'amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.
L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto dall'articolo 85, vi è stata coabitazione per un anno».